STATUTO
dell’Associazione di Promozione Sociale- APS
“REDANI- RETE DELLA DIASPORA AFRICANA NERA IN ITALIA ”
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: “REDANI – Rete della Diaspora Africana Nera in Italia APS”, con sede legale nel Comune di Funo di Argelato- Bologna, operante senza fini di lucro, qui di seguito detta “Associazione”.
L’Associazione adotta la qualifica APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea Ordinaria.
Il logo dell’Associazione è rappresentato da un rettangolo con sulla sinistra un cauri stilizzato con all’interno una losanga rossa in diagonale e accanto a destra la scritta REDANI APS in grande, con la definizione Rete della Diaspora Africana Nera in Italia.
La REDANI APS è proprietaria del simbolo e delle denominazioni e di tutte le denominazioni che potranno assumere le sue sezioni staccate. L’uso del simbolo della REDANI APS deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 - Scopi e attività
L’Associazione ha come scopo sociale la promozione delle corrette politiche sociali, culturali, economiche e la tutela dei diritti della Diaspora Africana Nera, dei loro discendenti e dei nativi in Italia ed all’estero, nonché la lotta al razzismo istituzionale, di genere, provenienza ed estrazione sociale.
L’ Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’associazione, altresì, svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari, nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (art. 36 CTS).
L’ Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.
Art. 3 - Risorse economiche
L’ Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:
È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Art. 4 - Membri dell'Associazione
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci
L’ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato.
La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell’interessato con l’invio tramite posta elettronica, raccomandata, o fax e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli Organi dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.
La deliberazione è comunicata all’interessato entro 30 gg. tramite posta elettronica, raccomandata, o fax ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’assemblea il riesame della propria decisione.
In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Art. 6 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione tramite posta elettronica, raccomandata o fax. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.
Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.
Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso all’Assemblea dei soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 7 - Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
I soci sono tenuti a:
Art. 8 - Organi dell’ Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 9 - L’ Assemblea
L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno tre mesi (art.24 CTS) nel libro soci.
Art. 10 – Convocazione
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici 15 gg. prima della data della riunione e pubblicato sul sito dell’Associazione.
L’assemblea dei soci può essere effettuata anche tramite lo strumento di comunicazione on line.
Art. 11 – Quorum costitutivi
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.
Art. 12 – Quorum deliberativi
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, art. 24, co. 2 CTS.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.
Art. 13 – Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria:
L’assemblea straordinaria delibera:
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall’Assemblea dei soci.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi tramite posta elettronica, o raccomandata o fax, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 4 mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario/a nominato/a tra i soci e sottoscritti dallo stesso/a e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 17 - Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salvo la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Art. 18 - Il Segretario ed il Tesoriere
Al Segretario compete:
Al Tesoriere spetta il compito di:
Art. 19 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)
L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L’Organo di Controllo, se nominato:
L’Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dall’ Art. 31, comma 1 CTS, esercita inoltre la revisione legale dei conti.
In tal caso l’organo di controllo, collegiale o monocratico è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 20 - Libri sociali obbligatori
L’associazione deve tenere:
Art. 21 - Scioglimento
In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salvo destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.
Art. 22 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
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